Migliaia di cartelle esattoriali di Equitalia sarebbero annullabili per effetto di alcune sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie di varie province d’Italia.
A dare speranza ai tanti che in si trovano ad avere a che fare con la temutissima società di riscossione è un vizio di forma riscontrato dai tribunali: Equitalia, infatti, non sarebbe autorizzata a inviare direttamente notifiche di pagamento. Secondo l’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, infatti, tali comunicazioni possono essere fatte soltanto dai soggetti legittimati e autorizzati, e l’articolo appena citato elenca, per filo e per segno, questi stessi soggetti: ufficiali di riscossione, messi comunali o agenti di polizia municipale (negli ultimi due casi per rendere valida la notifica è necessaria la stipula di una convenzione tra Comune e concessionario). Tutto ciò che non rientra in queste categorie non è autorizzato alla notifica diretta. Equitalia, sinora, era ricorsa alla notifica tramite raccomandata perché il primo comma dell’articolo 26 (che reca le disposizioni sulla “Notificazione della cartella di pagamento“) prevede la possibilità dell’invio postale con ricevuta di ritorno all’interessato: come hanno dimostrato diverse pronunce (CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 08/01/2008), però, le comunicazioni postali sono concesse, anche in questo caso, solo ed unicamente agli agenti di riscossione: nessuna possibilità, quindi, che a farlo sia un altro soggetto.
I cittadini che hanno ricevuto, negli anni scorsi, le vituperate cartelle di Equitalia tramite raccomandata, si stanno facendo forti di queste sentenze e hanno cominciato a far arrivare alla società di riscossione una valanga di ricorsi da tutta Italia, con buone possibilità, visti i precedenti, di ottenere ragione da vari Tribunali d’Italia.
Fonte signoraggio